Per un “anche” mancante potrebbe esserci una valanga di ricorsi? Può darsi. Stiamo parlando di interpretazioni dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che prevede la proroga della chiusura degli impianti di risalita al 5 marzo. Nel documento, datato domenica 14 febbraio, nell’articolo 2 “disposizioni finali”, si legge: “Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”. Intendendo, con “disposizioni”, quelle relative al Dpcm del 14 gennaio 2021 che imponevano la chiusura degli impianti di risalita sino al 14 febbraio. All’articolo 1 dell’ordinanza, leggiamo che “il termine del 15 febbraio 2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, è differito al 5 marzo”. Ma per chi? Per tutti, come prevederebbe il Dpcm citato all’articolo 1, o solo per le regioni a statuto speciale come prevedono le disposizioni finali? Abbiamo provato a chiarire con la prefettura del Vco per cui è necessario fare riferimento al primo articolo. Nella maggior parte dei casi, però, le disposizioni finali sono anche attuative – in questo caso non c’è scritto – quindi mancherebbe quell’“anche” che potrebbe dare uno spiraglio, legato all’interpretazione, alle regioni come il Piemonte che non è una regione a statuto speciale. L’ordinanza è scritta male? Può darsi e quindi può diventare agone da azzeccagarbugli, e visto il polverone sollevato da politici, amministratori, gestori, sciatori, qualcuno vorrà ben capire qualcosa di più. E’ noto, come diceva Totò, che le leggi sono per il comune lettore un immenso coacervo di trabocchetti in stile “Quello che ho detto ho detto. E qui lo nego!”.